La Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso avverso un'ordinanza di inammissibilità di un reclamo, emessa senza una corretta notifica alla parte, deve essere riqualificato come istanza di revoca. Nel caso specifico, un avvocato aveva ricevuto via PEC un file errato relativo a un altro procedimento, vedendosi così preclusa la partecipazione all'udienza. La Corte ha annullato la decisione e rinviato gli atti allo stesso Tribunale per sanare il difetto di partecipazione, affermando il principio che l'istanza di revoca è il rimedio corretto per tutelare il diritto al contraddittorio violato da un errore procedurale.
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