Un socio illimitatamente responsabile di una s.n.c., trasferitosi all'estero, impugnava la propria dichiarazione di fallimento sostenendo la nullità della notifica, avvenuta alla sua precedente residenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo la validità della notifica al socio. Ha chiarito che i dati risultanti dal registro delle imprese e la presenza di elementi fattuali (come una cassetta postale a nome del destinatario) possono prevalere sulle risultanze anagrafiche, essendo onere dell'imprenditore aggiornare i registri pubblici. Di conseguenza, il reclamo contro la sentenza di fallimento è stato ritenuto tardivo.
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