La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25176/2024, chiarisce che l'estinzione del giudizio civile, dovuta alla costituzione di parte civile nel parallelo processo penale per gli stessi fatti, non può essere contestata con il regolamento di competenza. Quest'ultimo è inammissibile, poiché la vicenda estintiva non integra una decisione sulla competenza, ma un trasferimento dell'azione (translatio iudicii). Il rimedio corretto per contestare tale provvedimento è il reclamo ai sensi dell'art. 308 c.p.c.
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