Impugnazione Archiviazione: La Cassazione Chiarisce i Limiti
L’ordinanza n. 39543/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione archiviazione nel procedimento penale. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: una volta che il Tribunale si è pronunciato sul reclamo contro un decreto di archiviazione, la decisione non è, di regola, ulteriormente contestabile in Cassazione. Questa pronuncia sottolinea la differenza tra un errore di diritto e un atto ‘abnorme’, l’unico in grado di aprire le porte a un ricorso straordinario.
Il Contesto del Caso: Dal Reclamo al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla richiesta di archiviazione di un procedimento penale. La persona offesa dal reato si era opposta a tale decisione, presentando un reclamo al Tribunale competente, come previsto dall’articolo 410-bis del codice di procedura penale. Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato il reclamo, confermando di fatto la chiusura del caso. Non soddisfatta, la parte offesa ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo l’abnormità del provvedimento del Tribunale e chiedendone l’annullamento.
L’Inammissibilità dell’Impugnazione Archiviazione: La Regola dell’Art. 410-bis c.p.p.
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’interpretazione restrittiva della normativa. I giudici hanno chiarito che il ricorso era destinato a essere dichiarato inammissibile de plano, ovvero con una procedura semplificata. La legge, infatti, stabilisce che il provvedimento con cui il giudice decide sul reclamo avverso l’archiviazione è, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile. Questo principio serve a garantire la celerità e la definitività delle decisioni in questa fase preliminare del procedimento.
L’Eccezione dell’Abnormità
Esiste una sola, stretta via d’uscita a questa regola: il vizio di abnormità. Un atto è considerato ‘abnorme’ non quando è semplicemente errato o illegittimo, ma quando si pone completamente al di fuori dello schema legale, creando una stasi processuale irrisolvibile o violando in modo radicale i diritti delle parti. Nel caso di specie, il ricorrente ha tentato di far passare una presunta erroneità della decisione per abnormità, ma la Corte ha rigettato questa tesi. Sostenere una semplice illegittimità, riconducendola impropriamente alla categoria dell’abnormità, non è sufficiente per giustificare un ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il ricorso per cassazione contro l’ordinanza emessa in sede di reclamo è ipotizzabile esclusivamente per denunciare un’abnormità dell’atto, e non per dedurne una generica illegittimità. La Corte ha inoltre specificato quale sia il rimedio corretto per la parte che lamenti di non essere stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento di reclamo: non il ricorso in Cassazione, ma un’istanza di revoca da presentare allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento contestato. Questa soluzione permette di sanare il difetto di partecipazione senza dover ricorrere a un grado di giudizio superiore. Infine, i giudici hanno escluso che tale impostazione violi il diritto di difesa (art. 24 Cost.) o le garanzie del giusto processo (CEDU), poiché l’ordinanza sull’archiviazione non ha il carattere sostanziale di una sentenza definitiva.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame conferma la chiusura del sistema delle impugnazioni in materia di archiviazione. Per la persona offesa, ciò significa che il reclamo al Tribunale rappresenta, nella maggior parte dei casi, l’ultima occasione per contestare la chiusura del procedimento nel merito. Il ricorso in Cassazione rimane un rimedio eccezionale, attivabile solo in situazioni di palese anomalia procedurale e non per ridiscutere la valutazione dei fatti. La condanna del ricorrente al pagamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende funge da monito contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati, che rischiano solo di appesantire il sistema giudiziario.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro un’ordinanza che rigetta il reclamo avverso un’archiviazione?
No. L’ordinanza che decide sul reclamo contro l’archiviazione non è impugnabile in Cassazione, come previsto dall’art. 410-bis del codice di procedura penale.
In quali casi eccezionali si può impugnare tale provvedimento?
Il ricorso per cassazione è ammesso solo in presenza di un ‘profilo di abnormità’ dell’atto, cioè un vizio talmente grave da porlo al di fuori del sistema processuale. Non è sufficiente una semplice illegittimità o un errore di valutazione.
Cosa deve fare la parte offesa se ritiene di non aver potuto partecipare al procedimento di reclamo?
Invece di ricorrere in Cassazione, la parte che non ha potuto partecipare al procedimento può presentare una richiesta di revoca del provvedimento allo stesso giudice che ha deciso il reclamo.