La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6873/2024, chiarisce un punto cruciale in materia di espropriazione immobiliare. Se il giudice dell'esecuzione rigetta l'istanza di un debitore volta a far dichiarare l'inefficacia pignoramento per vizi formali (come la tardiva trascrizione), l'unico rimedio esperibile non è il reclamo, ma l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza di merito, sottolineando come l'utilizzo di un mezzo di impugnazione errato precluda l'esame della questione, rendendo la decisione definitiva.
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