Inammissibilità Ricorso Archiviazione: la Cassazione Spiega i Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un tema cruciale della procedura penale: i limiti all’impugnazione dei provvedimenti di archiviazione. In particolare, viene confermato il principio della inammissibilità del ricorso per archiviazione quando questo è proposto contro la decisione del Tribunale sul reclamo della persona offesa. Una pronuncia che ribadisce la natura definitiva di tale provvedimento e le conseguenze per chi tenta di forzarne i confini.
Il Contesto: Dalla Denuncia all’Archiviazione
Il caso ha origine da una denuncia per il reato di usura sporta da una cittadina contro ignoti. All’esito delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) emetteva un decreto di archiviazione, ritenendo non sussistessero elementi sufficienti per proseguire l’azione penale. La persona offesa, non ritenendosi soddisfatta, proponeva reclamo al Tribunale competente ai sensi dell’art. 410-bis del codice di procedura penale. Tuttavia, anche il Tribunale confermava la decisione del GIP, rigettando il reclamo. A questo punto, la persona offesa decideva di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione di numerosi principi costituzionali e convenzionali e la mancata effettuazione di indagini ritenute necessarie.
L’inammissibilità del ricorso archiviazione in Cassazione
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede in un principio procedurale netto e consolidato. L’ordinanza con cui il Tribunale decide sul reclamo avverso un provvedimento di archiviazione, secondo l’art. 410-bis, comma 3, del codice di procedura penale, non è impugnabile. Questa norma stabilisce un punto fermo nel procedimento, precludendo un ulteriore grado di giudizio di legittimità sulla questione. La Corte ha ribadito che questa previsione normativa non si pone in contrasto né con l’articolo 24 della Costituzione (diritto di difesa) né con le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La scelta del legislatore è volta a garantire la celerità e la definitività delle decisioni in materia di archiviazione, una volta esperito il rimedio del reclamo.
La Questione di Costituzionalità e la sua Genericità
La ricorrente aveva tentato di superare l’ostacolo dell’inammissibilità sollevando una questione di legittimità costituzionale. Tuttavia, la Corte ha respinto anche questa eccezione, qualificandola come ‘del tutto generica’. Per poter sollevare validamente una questione di costituzionalità in via incidentale, è necessario che questa sia rilevante per il caso specifico e non meramente astratta. La difesa, secondo i giudici, non ha descritto adeguatamente la fattispecie concreta da cui muovevano le sue lamentele. Questa mancanza ha impedito al Collegio di verificare se l’eventuale accoglimento della questione avrebbe avuto un impatto reale sulla definizione del giudizio in corso, rendendo l’eccezione inammissibile per difetto di rilevanza.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione su due pilastri principali. In primo luogo, l’applicazione letterale e rigorosa dell’art. 410-bis, comma 3, c.p.p., che sancisce la non impugnabilità dell’ordinanza emessa in sede di reclamo. Questo principio, supportato da una giurisprudenza costante, chiude la porta a qualsiasi ulteriore ricorso. In secondo luogo, la Corte sottolinea la genericità dell’eccezione di costituzionalità, che non era stata ancorata a specifici fatti del processo. I giudici hanno spiegato che l’accoglimento di un’eccezione simile avrebbe potuto, in teoria, rendere possibile il ricorso, ma non avrebbe inciso sull’esito dell’impugnazione stessa, che era incentrata su profili di merito (mancate indagini) non adeguatamente specificati. La procedura ‘de plano’, senza udienza, è stata ritenuta appropriata data la manifesta inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
La pronuncia ha importanti implicazioni pratiche. Anzitutto, conferma che il percorso per contestare un’archiviazione si esaurisce con la decisione del Tribunale sul reclamo. Le persone offese devono essere consapevoli che non esiste un ‘terzo grado’ di giudizio per questa specifica procedura. In secondo luogo, l’ordinanza serve da monito: un ricorso manifestamente inammissibile non è privo di conseguenze. La ricorrente è stata infatti condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro. La Corte ha precisato che anche la persona offesa, pur non essendo una ‘parte processuale’ in senso tecnico, è considerata ‘parte privata’ e, come tale, soggetta a queste sanzioni quando il ricorso è viziato da una causa di inammissibilità a lei imputabile.
È possibile ricorrere in Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale che decide su un reclamo avverso un provvedimento di archiviazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, del codice di procedura penale, l’ordinanza che decide sul reclamo contro un’archiviazione non è impugnabile.
Perché la Corte ha ritenuto generica la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente?
La questione è stata giudicata generica perché la ricorrente non ha descritto in modo specifico i fatti del caso da cui nasceva la sua doglianza. Questo ha impedito al Collegio di valutare la rilevanza della questione per la decisione del processo.
La persona offesa che propone un ricorso inammissibile può essere condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria?
Sì. La Corte ha confermato che, in caso di inammissibilità del ricorso, anche la persona offesa può essere condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto considerata ‘parte privata’ ai fini processuali.