La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo condannato per spaccio di droga (Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). L'individuo contestava l'applicazione della recidiva reiterata, sostenendo che i precedenti per spaccio di strada di piccole quantità non indicassero una maggiore pericolosità sociale. La Corte ha confermato che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la recidiva reiterata, considerando lo stile di vita criminale immutato dell'imputato nonostante le sanzioni precedenti. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, comportando la conferma della condanna e il pagamento delle spese processuali.
Continua »