Una società correntista si opponeva a un decreto ingiuntivo della sua banca, sorto dopo un'operazione societaria. La controversia verteva sulla legittimità del recesso della banca dai contratti di conto corrente a seguito del trasferimento di un ramo d'azienda della società. La società, nel suo appello, ha contestato solo la tempestività del recesso, ma non la sua effettiva esistenza come atto giuridico. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata contestazione di questo punto specifico nell'appello lo ha reso definitivo (cosiddetto 'giudicato interno'). Di conseguenza, il giudice d'appello non poteva riesaminare d'ufficio la validità dell'atto. Il **recesso per trasferimento d'azienda** è stato quindi considerato un fatto processualmente accertato, portando alla sconfitta della società.
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