Alcuni lavoratori hanno fatto causa all'Azienda per continuare a ricevere un premio economico, denominato "ex premio aziendale individuale ad personam", previsto da un vecchio accordo integrativo del 2007. L'Azienda aveva infatti disdetto l'accordo nel 2015, interrompendo i pagamenti. I lavoratori sostenevano che il premio fosse ormai diventato un diritto individuale intoccabile, inserito stabilmente nei loro contratti di lavoro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno chiarito che le disposizioni di un contratto collettivo aziendale non si incorporano nei contratti individuali. Di conseguenza, quando l'accordo collettivo cessa di esistere a causa del recesso dell'Azienda, viene meno anche l'obbligo di pagare il premio, non trattandosi di un diritto quesito ma di una semplice aspettativa. I lavoratori hanno quindi perso definitivamente la causa.
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