Una sentenza analizza il caso di un'opposizione a un decreto ingiuntivo basato su un assegno senza data. L'assegno era stato emesso come garanzia in una compravendita immobiliare. A seguito dell'inadempimento del venditore, l'acquirente ha chiesto il doppio della caparra. Il Tribunale ha respinto l'opposizione, confermando che un assegno senza data, sebbene nullo come titolo di credito, costituisce una valida promessa di pagamento, invertendo l'onere della prova a carico del debitore, che non è riuscito a dimostrare l'estinzione del debito.
Continua »