La controversia riguarda l'esecuzione di contratti di subfornitura tra due società per la produzione di componenti meccanici. La società committente lamentava l'inadempimento della fornitrice, l'inosservanza del preavviso di recesso e l'abuso di dipendenza economica. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello, rilevando che per uno dei rapporti non si era perfezionato l'accordo contrattuale per mancanza di accettazione conforme. Riguardo all'altro rapporto, pur accertando il mancato preavviso, ha negato il risarcimento poiché i nuovi accordi sottoscritti avevano evitato danni effettivi e non costituivano abuso, rientrando nell'ordinaria autonomia negoziale.
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