La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un soggetto accusato del reato di evasione. L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di Appello contestando una discordanza formale sul proprio nominativo tra motivazione e dispositivo, oltre a richiedere una rilettura dei fatti e il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. I giudici supremi hanno respinto le doglianze. La discrepanza sul nome rappresenta un semplice errore materiale innocuo, poiché il dispositivo letto in udienza identifica chiaramente la persona condannata. Inoltre, le ulteriori censure miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, operazione vietata nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese.
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