Un medico, vincolato da un rapporto di esclusiva con l'Azienda Sanitaria, svolgeva attività privata senza comunicarlo, continuando a percepire l'indennità non dovuta. La Corte di Cassazione ha confermato che tale condotta integra una truffa per silenzio omissivo. Il non aver comunicato un'informazione che si aveva l'obbligo di fornire è stato qualificato come un raggiro idoneo a ingannare l'ente pubblico. Nonostante la conferma della colpevolezza, la Corte ha annullato la sentenza di condanna perché il reato, nel frattempo, si è estinto per prescrizione. Il medico, pur ritenuto responsabile, non subirà alcuna pena.
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