Il Ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante risarcimento del danno. Per risarcire l'amministrazione danneggiata, l'uomo aveva conferito una procura notarile per destinare una quota del proprio trattamento di fine rapporto (TFR) futuro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la procura sul TFR futuro ha un valore incerto e non garantisce un ristoro immediato. Per l'applicazione dell'attenuante, infatti, la riparazione deve essere integrale, effettiva e deve avvenire prima dell'inizio del giudizio. Il Ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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