Una nota casa di moda affida a un'impresa di spedizioni il trasporto di capi d'abbigliamento negli Stati Uniti. Durante il tragitto, le merci vengono rubate in due distinte occasioni. La compagnia assicurativa risarcisce la casa di moda e agisce contro l'impresa per recuperare le somme. L'impresa si difende sostenendo di aver solo organizzato il trasporto e non di averlo eseguito. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'impresa, confermando la sua qualifica di spedizioniere vettore. La Corte stabilisce che, se l'impresa offre tariffe forfettarie e si occupa del ritiro e della consegna con mezzi propri o di terzi, assume gli obblighi tipici del vettore, rispondendo della perdita delle merci anche in caso di furto, a meno che non provi il caso fortuito.
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