Una società lamentava la mancata consegna di numerosi plichi assicurati da parte di un operatore postale, chiedendo il risarcimento per il valore della merce. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha stabilito che la responsabilità del servizio postale non è più limitata da un'immunità, ma è soggetta alle normali regole contrattuali. Tuttavia, per ottenere il risarcimento del danno emergente (il valore della merce persa), non è sufficiente una mera allegazione, ma è necessario fornire una prova rigorosa del suo effettivo valore commerciale, onere che nel caso di specie non è stato assolto. La Corte ha così rigettato il ricorso, condannando la società mittente al solo rimborso delle spese di spedizione.
Continua »