Un'azienda ha intimato un licenziamento collettivo a una dipendente, ma ha inviato la comunicazione finale obbligatoria in modo incompleto e frammentato. La prima nota, inviata prima dei licenziamenti, non conteneva i nominativi dei lavoratori coinvolti, mentre gli elenchi successivi sono stati trasmessi oltre il termine di legge. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il recesso, condannando l'azienda a pagare diciotto mensilità di indennità. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del datore di lavoro. I giudici hanno chiarito che la comunicazione dei lavoratori licenziati e dei criteri di scelta deve essere unica, trasparente e inviata tassativamente entro sette giorni dal primo licenziamento, per garantire il controllo dei sindacati e non compromettere i diritti di difesa del lavoratore.
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