Un Condomino ha impugnato una delibera condominiale che delegava eccessivi poteri a una commissione per lavori straordinari. Il Condominio ha poi ratificato l'operato della commissione con una nuova delibera. La Corte d'Appello ha riconosciuto la cessazione della materia del contendere, ma ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese legali a carico del Condominio, poiché la delibera originaria era viziata. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che l'impugnazione delibera condominiale, anche se superata da una nuova delibera, può comunque comportare l'addebito delle spese alla parte che ha causato la lite.
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