Un Ente Locale ha ordinato a una societa in liquidazione di bonificare un terreno inquinato da rifiuti pericolosi. Di fronte all'inerzia della societa, l'Ente ha approvato delibere per affidare i lavori a ditte esterne e ha chiesto l'insinuazione al passivo per spese di bonifica nei confronti della procedura concorsuale. Tuttavia, l'Ente non ha dimostrato di aver gia pagato o sostenuto concretamente i costi, limitandosi a presentare gli atti amministrativi di impegno di spesa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Locale. I giudici hanno stabilito che il diritto al rimborso in prededuzione sorge esclusivamente per le spese gia sostenute e documentate. Di conseguenza, i costi futuri o solo programmati non consentono l'ammissione al passivo fallimentare.
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