Un cittadino ha richiesto il rimborso IVA su tariffa rifiuti applicata indebitamente sulla TIA dalla società di gestione comunale. Il contribuente sosteneva che la tariffa costituisse un vero e proprio tributo e non un corrispettivo per un servizio privato. Di conseguenza, l'applicazione dell'IVA risultava illegittima. I giudici di merito hanno confermato la natura pubblicistica e tributaria della tariffa, accogliendo le pretese restitutorie dell'utente. La società concessionaria ha impugnato la decisione sostenendo la natura privatistica del prelievo. Giunti dinanzi alla Corte di Cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale. Entrambi i soggetti hanno formalizzato la rinuncia ai rispettivi ricorsi. La Suprema Corte ha preso atto della conciliazione, dichiarando l'estinzione definitiva del procedimento e disponendo la compensazione totale delle spese di lite.
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