Una società di commercio all'ingrosso ha contestato il pagamento della TARI per le aree destinate a magazzino e vendita, sostenendo di produrre prevalentemente rifiuti speciali (imballaggi terziari) smaltiti a proprie spese. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31677/2023, ha confermato che l'esenzione TARI imballaggi si applica alla sola quota variabile del tributo, in quanto tali rifiuti non possono essere assimilati a quelli urbani. Tuttavia, ha stabilito che la quota fissa della TARI resta sempre dovuta, poiché copre la disponibilità del servizio di gestione dei rifiuti a livello generale, indipendentemente dalla sua effettiva fruizione.
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