Una società ha impugnato un avviso di pagamento TARI relativo all'anno 2016, rivendicando il diritto all'esenzione TARI imballaggi terziari. La contribuente ha sostenuto di produrre esclusivamente imballaggi destinati al trasporto, gestendo autonomamente lo smaltimento tramite ditte specializzate. Mentre il primo grado aveva dato ragione al Comune, la Commissione Tributaria Regionale ha ribaltato il verdetto, ritenendo provato l'avvio al recupero in proprio dei rifiuti speciali. Il Comune ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando l'assenza di prove documentali specifiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il Comune cercava impropriamente una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. La decisione conferma che, se il giudice di merito accerta correttamente la produzione di imballaggi terziari e il loro smaltimento indipendente, l'esenzione dal tributo comunale deve essere garantita.
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