Il Comune, proprietario di una discarica, ha richiesto alla Società di Gestione Rifiuti il pagamento delle somme dovute per gli oneri di mitigazione ambientale relativi al conferimento di rifiuti urbani. La Società si è opposta, sostenendo che tali somme avessero natura tributaria e che mancasse una fonte contrattuale o legislativa retroattiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Società, confermando la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha chiarito che gli oneri di mitigazione ambientale non sono tributi, bensì indennizzi di natura non contrattuale imposti dalla legge. Questi importi servono a ristorare la comunità locale per l'impatto territoriale della discarica, in applicazione del principio europeo "chi inquina paga". Di conseguenza, la Società è obbligata a pagare quanto richiesto dal Comune.
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