Una procedura concorsuale ha incassato somme di denaro da una società successivamente dichiarata fallita. Il curatore del debitore ha quindi avviato un'azione di revoca del pagamento ed è stato ammesso al passivo della procedura che aveva ricevuto l'incasso, chiedendo il riconoscimento del credito in prededuzione. Il Tribunale aveva inizialmente rigettato la priorità, considerando il rimborso come un semplice credito ordinario chirografario. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che, se il versamento è stato incassato direttamente dagli organi della curatela, l'obbligo di restituzione deriva dall'attività della procedura stessa. Conseguentemente, la somma va rimborsata prioritariamente come credito in prededuzione e non in via chirografaria. Il ricorso della curatela richiedente è stato accolto con rinvio per una nuova decisione.
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