Una società immobiliare ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un ente pubblico per canoni di locazione non pagati. L'ente ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo notificando un atto di citazione invece di depositare un ricorso, come previsto per le locazioni. Sebbene la notifica sia avvenuta nei termini, il deposito in cancelleria è avvenuto in ritardo. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che in materia di locazione non si applica la sanatoria retroattiva del mutamento del rito prevista dal D.Lgs. 150/2011. L'opposizione è tempestiva solo se l'atto errato (citazione) viene depositato in tribunale entro i quaranta giorni dalla notifica del decreto. Di conseguenza, l'opposizione dell'ente è stata dichiarata inammissibile per tardività, confermando la vittoria della società immobiliare.
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