Una Conduttrice, titolare di una parafarmacia, ha chiesto il risarcimento danni al Locatore per vizi dell'immobile. Il Locatore, a sua volta, ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione per il mancato pagamento di un canone, invocando la `clausola risolutiva espressa`. La Conduttrice ha sostenuto che il Locatore aveva sempre tollerato i ritardi nei pagamenti. La Corte di Cassazione ha stabilito che la tolleranza del Locatore rende inoperante la `clausola risolutiva espressa` solo se non c'è un richiamo all'esatto adempimento. Poiché il Locatore aveva inviato una comunicazione specifica, l'esercizio della `clausola risolutiva espressa` è stato ritenuto legittimo. Il ricorso della Conduttrice è stato rigettato.
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