Un automobilista ha impugnato una sanzione amministrativa per eccesso di velocità rilevata tramite un dispositivo telelaser, lamentando la mancata segnalazione preventiva dell'apparecchio. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo legittimo l'accertamento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'automobilista, ribadendo che l'obbligo di presegnalazione autovelox si applica a tutti i dispositivi di rilevamento della velocità, fissi o mobili, compresi i telelaser e i sistemi dinamici. I giudici hanno chiarito che le norme ministeriali non possono derogare alla legge primaria, la quale impone la massima trasparenza verso gli utenti della strada. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Modena per un nuovo giudizio.
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