Presegnalazione Scout Speed: il Tribunale Annulla la Multa
La questione della legittimità delle multe elevate tramite dispositivi di controllo della velocità in movimento, come lo “scout speed”, torna al centro del dibattito giuridico. Una recente sentenza del Tribunale di Torino ha chiarito un punto fondamentale: l’obbligo di presegnalazione scout speed è inderogabile. La mancanza di un cartello preventivo che avvisi del controllo rende la sanzione nulla, anche se il dispositivo è installato su un’auto di servizio in movimento.
I Fatti di Causa: una Multa in Modalità Dinamica
Un automobilista si è visto notificare un verbale di contestazione per aver superato i limiti di velocità. L’infrazione era stata rilevata dalla Polizia Locale di un Comune tramite un apparecchio di tipo “Scout Speed” operante in “modalità dinamica”, ovvero mentre il veicolo di pattuglia era in movimento e incrociava l’auto del cittadino. L’automobilista ha deciso di opporsi alla sanzione, lamentando, tra le altre cose, la totale assenza di una preventiva segnalazione del controllo elettronico della velocità.
La Decisione del Tribunale e l’Obbligo di Presegnalazione Scout Speed
Il Tribunale, riformando la decisione di primo grado, ha accolto l’appello dell’automobilista. Il giudice ha stabilito che la legge (specificamente l’art. 142, comma 6-bis del Codice della Strada) impone un obbligo generale e inderogabile: le postazioni di controllo della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. Questo principio vale per tutte le postazioni, fisse, temporanee e anche mobili in modalità dinamica.
Il Contrasto tra Legge e Decreti Ministeriali
La difesa del Comune si basava su alcuni decreti ministeriali che sembravano esentare i dispositivi in modalità dinamica dall’obbligo di presegnalazione. Tuttavia, il Tribunale ha chiarito un principio cardine del nostro ordinamento: la gerarchia delle fonti. Una norma di rango primario, come il Codice della Strada, non può essere derogata da una fonte di rango secondario, come un decreto ministeriale, a meno che la legge stessa non lo consenta esplicitamente.
In questo caso, il Codice della Strada affida al decreto ministeriale solo il compito di definire le modalità di segnalazione (es. tipo di cartello, display luminosi), ma non gli conferisce la facoltà di eliminare l’obbligo stesso per alcune tipologie di controllo.
Le Motivazioni
Le motivazioni della decisione si fondano sul principio di trasparenza dell’azione amministrativa e sulla finalità della norma. Lo scopo dell’art. 142 del Codice della Strada non è quello di cogliere in fallo gli automobilisti per sanzionarli (“fare cassa”), ma quello di tutelare la sicurezza stradale. La presegnalazione serve proprio a questo: avvisare i conducenti della possibilità di un controllo, inducendoli a moderare la velocità e a mantenere una guida prudente. Il segnale luminoso presente sull’auto di pattuglia non può essere considerato “preventivo”, poiché la sua visibilità è contemporanea o immediatamente precedente al rilevamento, venendo meno la funzione di avviso anticipato. Il giudice ha quindi proceduto alla disapplicazione delle norme ministeriali contrastanti con la legge, affermando che la mancanza della presegnalazione rende nullo l’accertamento.
Le Conclusioni
Questa sentenza ha importanti implicazioni pratiche. Conferma che le multe elevate con dispositivi “scout speed” o simili, utilizzati in modalità dinamica, sono illegittime se non precedute da un’adeguata e preventiva segnalazione stradale. Gli automobilisti che ricevono verbali di questo tipo hanno solide basi per presentare ricorso. La decisione rafforza la tutela del cittadino e il principio secondo cui l’obiettivo primario delle norme sulla velocità deve essere la prevenzione e la sicurezza, non la repressione fine a se stessa. L’azione della Pubblica Amministrazione deve essere sempre trasparente e prevedibile.
È obbligatorio il cartello di preavviso per i dispositivi “scout speed” in movimento?
Sì. Secondo la sentenza, l’obbligo di segnalazione preventiva previsto dall’articolo 142, comma 6-bis, del Codice della Strada si applica a tutte le postazioni di controllo, incluse quelle dinamiche come lo scout speed, e non può essere derogato.
Il display luminoso sull’auto della polizia sostituisce il cartello di preavviso?
No. Il Tribunale ha stabilito che il segnale luminoso posto sul tetto della pattuglia non assolve la funzione di “preventiva” segnalazione, poiché coincide con la postazione di rilevamento stessa e non avverte il guidatore con adeguato anticipo.
Perché un decreto ministeriale non può eliminare l’obbligo di presegnalazione?
Perché, in base al principio della gerarchia delle fonti del diritto, un atto normativo di rango secondario (decreto ministeriale) non può derogare o creare eccezioni a una legge di rango primario (Codice della Strada), a meno che la legge stessa non lo preveda espressamente. Il giudice, riscontrando tale contrasto, ha il dovere di disapplicare la norma inferiore.