Il proprietario di un terreno ha promosso un'azione negatoria contro una società elettrica per accertare l'inesistenza di una servitù di elettrodotto sul proprio fondo e chiedere la rimozione dei cavi. La società ha eccepito l'usucapione del diritto solo tardivamente, durante lo scambio delle memorie istruttorie, anziché nella comparsa di risposta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società elettrica, confermando che nell'azione negatoria il proprietario non deve fornire una prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente un titolo valido anche presuntivo. Inoltre, l'eccezione di usucapione, volta a paralizzare la domanda principale, deve essere sollevata tempestivamente nel primo atto difensivo, pena la decadenza. Vince il proprietario del terreno, che ottiene la rimozione degli impianti e il rimborso delle spese legali.
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