Una società immobiliare ha impugnato quattro avvisi di accertamento ICI emessi da un Comune. Nel ricorso introduttivo, la società ha contestato la proprietà del terreno e la presenza di vincoli paesaggistici. Solo successivamente, tramite memorie illustrative, ha sollevato l'inagibilità del fabbricato e l'errata applicazione della rendita catastale. I giudici di merito hanno ritenuto inammissibili queste ultime contestazioni perché tardive. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. La Corte ha chiarito che il contenzioso tributario e motivi nuovi sono soggetti a rigide preclusioni: i motivi di opposizione devono essere indicati esclusivamente nel ricorso introduttivo, pena l'inammissibilità. Le memorie illustrative possono solo chiarire le difese già proposte, senza ampliare l'oggetto del giudizio. Di conseguenza, la società immobiliare perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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