Un imputato condannato per reati fallimentari ha beneficiato di una riduzione della pena grazie al concordato in appello, passando da quattro a tre anni di reclusione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento del minimo edittale e delle attenuanti prevalenti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. produce effetti preclusivi. Una volta accettato il concordato in appello, non è più possibile impugnare il trattamento sanzionatorio in sede di legittimità, salvo il caso di pena illegale. La decisione sottolinea come la rinuncia ai motivi di appello vincoli definitivamente la parte, impedendo nuove contestazioni sulla misura della condanna.
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