Un lavoratore aveva impugnato il proprio licenziamento, ma i giudici di merito avevano dichiarato la decadenza dell'azione per mancanza di prova della ricezione della richiesta di conciliazione. In sede di reclamo, il lavoratore aveva prodotto la ricevuta postale completa, precedentemente depositata solo parzialmente. La Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile tale documento perché tardivo. La Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che la prova indispensabile deve essere ammessa anche in appello se idonea a eliminare l'incertezza sui fatti, prevalendo sulle preclusioni istruttorie del primo grado.
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