L'Imputato era stato condannato per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. In seguito a un primo annullamento parziale della Cassazione, limitato esclusivamente al ricalcolo della pena, la Corte di Appello ha ridotto la sanzione. L'Imputato ha proposto un nuovo ricorso, contestando nuovamente la propria responsabilità penale e chiedendo l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che nel giudizio di rinvio, se l'annullamento precedente riguarda solo la misura della pena, non è più possibile discutere della colpevolezza o di cause di non punibilità, essendosi formata una preclusione processuale. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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