La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26164/2024, ha stabilito che l'opposizione di un debitore basata su gravi vizi della perizia di stima, tali da alterare l'identificazione e le caratteristiche essenziali del bene (come l'omessa indicazione che fosse intercluso), non è tardiva anche se proposta dopo i termini iniziali. La Corte ha chiarito che tali difetti sostanziali creano una "situazione viziante" che si propaga a tutti gli atti successivi della procedura esecutiva, consentendo di impugnare anche l'aggiudicazione e il decreto di trasferimento. Di conseguenza, ha annullato la decisione di merito e ha rinviato il caso per un esame approfondito dei vizi denunciati.
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