Un creditore, dopo aver pignorato i mobili della debitrice, ha chiesto l'assegnazione diretta dei beni per estinguere il debito. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendo necessaria la vendita all'asta. Il creditore ha proposto opposizione agli atti esecutivi, rigettata dal Tribunale. Contro questa decisione, il creditore ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Infatti, nelle controversie in materia di esecuzione forzata non si applica la sospensione feriale dei termini. Di conseguenza, il termine di sei mesi per impugnare la sentenza decorre senza interruzioni estive. Poiché il ricorso è stato depositato oltre la scadenza, il creditore ha perso definitivamente la causa ed è stato condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
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