Un istituto di credito pignorava l'immobile di un garante a seguito del mancato pagamento di un mutuo, stipulato nell'ambito di un accordo transattivo. Il garante proponeva un'opposizione all'esecuzione contestando solo l'ammontare degli interessi, ma l'opposizione veniva rigettata con sentenza definitiva. Successivamente, il garante avviava una nuova causa chiedendo la nullità del mutuo e della transazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca, stabilendo che il rigetto della precedente opposizione determina un giudicato implicito. Questo impedisce di contestare in un secondo momento la validità del contratto di mutuo o della transazione collegata, poiché tali questioni dovevano essere sollevate nel primo giudizio. Di conseguenza, la banca vince la causa e la sentenza d'appello viene cassata con rinvio.
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