Una Creditrice ha pignorato crediti di una Società Assicurativa presso una Banca. Ha poi contestato le spese di esecuzione tramite opposizione agli atti esecutivi, ottenendo una parziale modifica. Successivamente, ha instaurato un giudizio di merito, ma il Tribunale ha dichiarato le sue domande inammissibili. La Creditrice ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato l'Improcedibilità del ricorso per Cassazione. La Creditrice non ha depositato la copia autentica della sentenza impugnata completa della relazione di notificazione, come richiesto dall'Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Questo errore formale ha precluso l'esame del merito, condannando la Creditrice al pagamento delle spese legali.
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