I giudici hanno disposto il sequestro preventivo di ingenti quantitativi di formaggio tipico a marchio protetto appartenenti a un'azienda produttrice, contestando il reato di violazione delle denominazioni di origine. L'azienda, intervenuta quale terzo proprietario non formalmente indagato, ha impugnato il sequestro contestando la validità delle analisi chimiche e la proporzionalità della misura. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda. Il difensore ha depositato l'atto senza allegare una valida procura speciale rilasciata specificamente per il giudizio di legittimità. Di conseguenza, i giudici hanno confermato il vincolo sui prodotti alimentari e hanno condannato la società alle spese processuali e a una sanzione.
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