La Corte di Cassazione ha stabilito che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, pur essendo una prestazione di favore, non sfugge alle regole generali. Un lavoratore con invalidità superiore all'80% si era visto negare dall'INPS l'erogazione immediata della pensione. La Cassazione, ribaltando le decisioni precedenti, ha dato ragione all'Istituto. Ha chiarito che questa prestazione è una forma di pensione di vecchiaia, non di invalidità. Pertanto, si applicano sia il differimento di 12 mesi della decorrenza (la cosiddetta 'finestra mobile'), sia l'innalzamento del requisito di età legato all'aumento della speranza di vita. La decisione sottolinea la portata generale delle norme finalizzate al contenimento della spesa previdenziale.
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