Un ex appartenente alle Forze di Polizia in pensione ha impugnato un avviso di accertamento comunale relativo al mancato pagamento del tributo immobiliare per l'anno 2012. L'amministrazione comunale contestava l'assenza della residenza anagrafica nell'immobile, negando il beneficio fiscale. La Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione al Comune, sottolineando il cambio di residenza del contribuente. Il cittadino ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo di aver diritto alle agevolazioni previste per il personale di servizio e sollevando la questione di legittimità costituzionale sulle norme applicabili. La Corte di Cassazione, rilevando la pendenza di questioni di rilievo costituzionale relative all'esenzione IMU abitazione principale, non ha deciso immediatamente la controversia ma ha rinviato la causa alla sezione tributaria ordinaria per la trattazione in pubblica udienza.
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