La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso di due imputati. I motivi, relativi alla validità della querela e alla determinazione della pena, sono stati giudicati una mera ripetizione di argomentazioni già respinte in appello, rendendo il ricorso non specifico. La Corte conferma che la valutazione della pena e delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché adeguatamente motivata. Per l'inammissibilità del ricorso in Cassazione, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »