Inammissibilità del ricorso: non basta ripetere le stesse argomentazioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sulla tecnica di redazione dei ricorsi e sui requisiti per accedere al giudizio di legittimità. Il caso riguarda l’inammissibilità del ricorso presentato da un imputato, condannato per rapina e lesioni, a causa della natura meramente ripetitiva dei motivi addotti. Questa decisione sottolinea un principio cardine: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità che richiede critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per i reati di rapina e lesioni personali. La Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato la sua responsabilità penale con una sentenza del 19 dicembre 2024. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando due vizi principali: la violazione di legge in relazione alla valutazione della prova e un vizio di manifesta illogicità della motivazione. In particolare, la difesa contestava l’attendibilità della persona offesa e la valutazione della testimonianza di un altro soggetto, ritenuta non decisiva dai giudici di merito.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che i motivi proposti non fossero idonei a superare il vaglio di ammissibilità. La ragione di fondo risiede nel fatto che le argomentazioni della difesa si limitavano a una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’atto di ricorso non conteneva una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza di secondo grado, ma si risolveva in una semplice riproposizione delle stesse doglianze.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che, per essere ammissibile, un ricorso deve assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica mirata e argomentata avverso la decisione impugnata. I motivi presentati dall’imputato sono stati qualificati come “non specifici ma soltanto apparenti”, poiché omettevano di confrontarsi realmente con le ragioni esplicitate dai giudici d’appello.
La Cassazione ha evidenziato come la Corte di merito avesse, al contrario, adeguatamente motivato la propria decisione. Nelle pagine 4-6 della sentenza impugnata, i giudici avevano chiarito le ragioni della condanna, basandosi sulla deposizione della persona offesa, il cui racconto era stato corroborato da un referto medico, e valutando come non decisiva la testimonianza a discarico. Pertanto, la motivazione della Corte d’Appello non presentava i vizi di illogicità o contraddittorietà lamentati dal ricorrente. Non essendo state formulate critiche specifiche a tale percorso logico-giuridico, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La decisione riafferma un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di appello e riproporre gli stessi argomenti. È necessario, invece, individuare e criticare in modo specifico i presunti errori di diritto o i vizi logici presenti nella motivazione del provvedimento impugnato. In mancanza di tale specificità, il ricorso è destinato all’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente respinti dalla Corte di merito, mancando quindi di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘soltanto apparenti’?
Significa che, pur essendo formalmente presentati, i motivi non svolgono la loro funzione essenziale, ovvero quella di criticare la sentenza impugnata. Si limitano a riproporre vecchie argomentazioni senza confrontarsi con le ragioni esplicitate dal giudice precedente, risultando quindi privi di reale contenuto critico.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.