Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi sono Generici e Ripetitivi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la mera riproposizione di argomenti già esaminati porti a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questo principio è fondamentale per comprendere la funzione del giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme la decisione della Suprema Corte.
Il caso in esame: un ricorso contro la sentenza d’appello
Due imputati presentavano ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che li vedeva soccombenti. I motivi del ricorso erano principalmente due:
- Contestazione sulla ritualità della querela: I ricorrenti mettevano in dubbio la validità formale dell’atto che aveva dato inizio al procedimento penale.
- Violazione di legge e vizio di motivazione: Si lamentava un’errata determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di accoglimento, dichiarando l’inammissibilità del ricorso.
Le ragioni dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. I giudici hanno distinto nettamente le motivazioni per ciascuno dei due motivi di ricorso presentati.
La genericità del motivo sulla querela
Il primo motivo è stato considerato una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto e respinto dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha chiarito che un ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro le ragioni della sentenza impugnata. In assenza di una critica mirata, il motivo è considerato non specifico e, di conseguenza, inammissibile. Il ricorso deve svolgere una funzione critica, non meramente ripropositiva.
La discrezionalità del giudice sulla pena e l’inammissibilità del ricorso
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che la quantificazione della pena e la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella “discrezionalità del giudice di merito”. Questo potere non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è adeguata e priva di palesi illogicità. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva fornito una motivazione congrua, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi, come previsto dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Le motivazioni
La Corte ha specificato che per negare le attenuanti generiche, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli aspetti ritenuti più rilevanti e decisivi per la sua scelta. Ogni altro elemento, di conseguenza, si intende implicitamente superato da tale valutazione. La decisione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da evidenti illogicità, rendendo il motivo di ricorso inammissibile. L’onere argomentativo del giudice di merito era stato pienamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un principio cruciale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, è essenziale formulare motivi specifici che critichino puntualmente la logica giuridica della sentenza impugnata, senza limitarsi a riproporre le difese precedenti. Inoltre, la decisione sulla pena e sulle attenuanti è di competenza del giudice di merito e può essere contestata solo in caso di motivazione manifestamente illogica o assente, non per un semplice disaccordo sulla valutazione effettuata. La conseguenza dell’inammissibilità è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo principale un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono una mera e pedissequa reiterazione di argomenti già dedotti e respinti nei gradi precedenti, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
La determinazione della pena da parte del giudice d’appello può essere contestata in Cassazione?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, ma non per un semplice dissenso sulla valutazione compiuta.
Cosa è sufficiente che faccia un giudice per motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione, senza dover prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.