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Patteggiamento In Appello — Anno 2022

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119 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Patteggiamento In Appello

Provvedimenti

Patteggiamento in appello: lo sconto esclude il ricorso
Un uomo, condannato per minaccia aggravata e porto abusivo d'armi per aver sparato contro una cassetta delle lettere, ha concordato la pena in secondo grado tramite il patteggiamento in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d'Appello non avesse motivato il mancato proscioglimento d'ufficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione. Di conseguenza, il giudice d'appello non deve motivare la mancata assoluzione d'ufficio, e tale rinuncia preclude qualsiasi successivo ricorso di legittimità. L'imputato è stato condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: concordare la pena vieta i ricorsi
Due donne vengono condannate per aver tentato di introdurre ottanta pastiglie di sostanze stupefacenti in carcere. Una di loro concorda la pena in secondo grado tramite il Patteggiamento in appello, rinunciando agli altri motivi di ricorso, ma successivamente propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione di un'attenuante. L'altra imputata contesta la severità della propria pena rispetto alla complice e il mancato riconoscimento della speciale tenuità del danno economico. La Corte di Cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici chiariscono che il patteggiamento in appello preclude la contestazione dei motivi rinunciati e che l'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che sia il lucro sia il pericolo del reato siano minimi. Entrambe le ricorrenti perdono la causa e sono condannate a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: vietato ripensarci dopo l’accordo
L'Imputato, accusato di truffa, aveva concordato una riduzione della pena in secondo grado tramite il cosiddetto patteggiamento in appello. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto e l'entità della pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena, liberamente stipulato dalle parti e ratificato dal giudice d'appello, non può essere modificato unilateralmente, salva l'ipotesi di pena illegale. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento in appello: l’accordo blocca i ricorsi successivi
L'Imputato, condannato per truffa aggravata, ha concordato una riduzione di pena in secondo grado tramite il patteggiamento in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il calcolo della pena, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la confisca della bicicletta elettrica usata per il reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena vincola interamente le parti, precludendo qualsiasi successiva contestazione sulla misura della sanzione o sulle circostanze attenuanti. Anche la questione della confisca del mezzo è considerata rinunciata con l'accordo. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento in appello: l’accordo blindato che vieta ricorsi
Tre imputati, condannati in appello per rapina aggravata dopo aver concordato la pena con il Procuratore generale tramite il patteggiamento in appello, hanno proposto ricorso per Cassazione. I ricorrenti lamentavano la mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla mancata pronuncia di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che il patteggiamento in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione, precludendo qualsiasi contestazione successiva sulla misura della pena o sulle attenuanti, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: l’accordo preclude il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato in secondo grado per reati di droga. L'imputato aveva concordato la pena con il procuratore generale tramite il patteggiamento in appello. Successivamente, ha contestato la sentenza lamentando la mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento e l'eccessività della pena. La Suprema Corte ha chiarito che il patteggiamento in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione sulla responsabilità. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non deve motivare sull'assenza di cause di proscioglimento, poiché la sua cognizione è limitata dall'accordo delle parti. La pena concordata, rispettando i limiti di legge, è pienamente legittima. L'imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: no al ricorso dopo lo sconto
L'Imputato, condannato in primo grado per reati di droga, concorda in appello una riduzione della pena a un anno e sei mesi di reclusione tramite il cosiddetto patteggiamento in appello. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla sua responsabilità penale e la violazione dell'obbligo di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo sulle pene in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione originari. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non deve motivare sulla responsabilità dell'imputato o su eventuali cause di non punibilità, poiché la sua cognizione è limitata esclusivamente ai punti dell'accordo. L'Imputato perde definitivamente il ricorso e viene condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Patteggiamento in appello: l’accordo sulla pena è irrevocabile
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che, accogliendo l'accordo tra difesa e Procura Generale, aveva rideterminato la pena. Il ricorso contestava la misura della sanzione applicata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che il patteggiamento in appello costituisce un accordo liberamente stipulato tra le parti. Una volta che il giudice recepisce tale accordo nella sentenza, la pena concordata non può essere modificata unilateralmente tramite ricorso, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, l'accordo resta vincolante e l'Imputato perde il ricorso, venendo condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: accordo sicuro o trappola senza ritorno?
L'Imputato, condannato in primo grado per reati di droga, concorda in appello una riduzione della pena tramite il patteggiamento in appello. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione dei giudici di secondo grado sul mancato proscioglimento d'ufficio. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, in caso di patteggiamento in appello, l'accordo tra le parti e la rinuncia ai motivi di impugnazione limitano la cognizione del giudice. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non ha l'obbligo di motivare l'insussistenza di cause di proscioglimento immediato, poiché tali questioni sono precluse dalla rinuncia stessa. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Patteggiamento in appello: addio al ricorso contro la confisca
L'Imputato, condannato per spaccio di stupefacenti, concorda in secondo grado una riduzione di pena tramite il patteggiamento in appello. La Corte d'appello ridetermina la sanzione ma conferma la confisca del denaro sequestrato, ritenuto prezzo del reato. L'Imputato ricorre in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla confisca. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia automatica agli altri motivi di appello. Di conseguenza, la decisione sulla confisca è diventata definitiva e non può più essere contestata. L'Imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Sottoscrizione del ricorso per cassazione: firma personale nulla
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due imputati condannati per reati fallimentari. I soggetti avevano proposto ricorso lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma avevano firmato l'atto personalmente. La Suprema Corte ha ribadito che la sottoscrizione del ricorso per cassazione deve essere effettuata esclusivamente da un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, a pena di inammissibilità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
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Rinuncia al ricorso per Cassazione: la condanna diventa definitiva
L'Amministratore di un'azienda, condannato per reati tributari legati a dichiarazioni fraudolente, aveva inizialmente proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna a seguito di concordato. Successivamente, l'imputato ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per Cassazione, regolarmente sottoscritta e autenticata. La Corte di Cassazione ha preso atto della ritualità della rinuncia, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro a favore della Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento in appello: l’accordo esclude i ricorsi successivi
Gli Imputati, dopo aver concordato la pena in secondo grado rinunciando ai motivi di impugnazione, hanno proposto ricorso per Cassazione. Lamentavano che il giudice d'appello non avesse verificato l'esistenza di cause di non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che il patteggiamento in appello limita i poteri del giudice ai soli punti non rinunciati. Di conseguenza, il magistrato non deve motivare sulla mancata assoluzione o su eventuali vizi delle prove se l'imputato vi ha rinunciato per trovare un accordo sulla pena. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: no ai ripensamenti in Cassazione
Un imprenditore, condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha concordato la pena in secondo grado tramite il patteggiamento in appello, rinunciando ad altri motivi di ricorso. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la misura della pena e il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena, liberamente stipulato dalle parti e recepito dal giudice d'appello, non può essere modificato unilateralmente. Inoltre, la rinuncia ai motivi di appello impedisce di contestare in Cassazione la mancata valutazione di tali aspetti, come le attenuanti rinunciate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato ha concordato una pena ridotta in secondo grado tramite il patteggiamento in appello, rinunciando ai motivi di impugnazione originari. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione da parte del giudice d'appello sul mancato proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di accordo sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice di secondo grado non ha l'obbligo di motivare l'assenza di cause di proscioglimento o di nullità, poiché la sua cognizione è limitata esclusivamente ai punti dell'accordo. Di conseguenza, l'Imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Cittadini italiani: no alla misura di sicurezza dell’espulsione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Brescia limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti di tre imputati. I giudici di secondo grado avevano ordinato l'allontanamento dei tre soggetti dal territorio dello Stato a pena espiata, ritenendoli erroneamente cittadini stranieri. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dei loro difensori, rilevando che i tre ricorrenti sono in possesso della cittadinanza italiana. Di conseguenza, l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione è stata dichiarata illegale ed eliminata dalla sentenza. I ricorsi degli altri coimputati, condannati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio, sono stati invece rigettati o dichiarati inammissibili, confermando le rispettive condanne e le sanzioni pecuniarie.
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Patteggiamento in appello: concordare la pena esclude il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il patteggiamento in appello, contestava la mancanza di motivazione del giudice sul mancato proscioglimento. La Suprema Corte ha chiarito che, quando le parti concordano la pena rinunciando ai motivi di impugnazione, il giudice d'appello non ha l'obbligo di motivare sull'assenza di cause di non punibilità o nullità delle prove. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento in appello: l’accordo esclude il proscioglimento
Un imputato, condannato in primo grado per reati informatici, ha concordato la pena in secondo grado tramite patteggiamento in appello, rinunciando ai motivi di gravame. Successivamente ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancanza di motivazione da parte del giudice d'appello sul mancato proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato sulla pena in appello, il giudice non deve motivare sull'assenza di cause di proscioglimento o di nullità delle prove, poiché la rinuncia ai motivi limita la cognizione del tribunale ai soli punti concordati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: inutile ricorrere dopo l’accordo
Due soggetti, condannati per il reato di rapina, concordano una riduzione di pena in secondo grado. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione contestando la definizione giuridica del reato e la propria responsabilità. La Suprema Corte dichiara inammissibili i ricorsi. I giudici chiariscono che il patteggiamento in appello (concordato sui motivi) preclude la possibilità di ridiscutere il merito della responsabilità. Inoltre, la contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammessa solo in caso di errore evidente e macroscopico, circostanza esclusa nel caso di specie poiché la qualificazione concordata non presentava anomalie. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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