L'Imputato, condannato in primo grado per reati contro il patrimonio, ha concordato una pena ridotta in secondo grado tramite la procedura di patteggiamento in appello. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione dei giudici d'appello sull'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che, una volta concordata la pena e rinunciato agli altri motivi di impugnazione, il giudice non ha alcun dovere di motivare sulle cause di non punibilità. L'Imputato perde la facoltà di ridiscutere la propria responsabilità e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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