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Patteggiamento In Appello — Anno 2023

90 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Patteggiamento In Appello

Provvedimenti

Patteggiamento in appello: l’accordo non si tocca dopo la firma
L'Imputato, condannato in primo grado per rapina, ha concordato in appello una riduzione della pena tramite il patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.). Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena, liberamente stipulato tra le parti e ratificato dal giudice, costituisce un vincolo non modificabile unilateralmente, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, l'Imputato non può impugnare la decisione per richiedere benefici a cui aveva implicitamente rinunciato con l'accordo. L'Imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento in appello: vietati i ripensamenti sui motivi
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva recepito l'accordo sulla pena. L'Imputato lamentava la mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento e sulle circostanze aggravanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di patteggiamento in appello (concordato ex art. 599-bis c.p.p.), il giudice di secondo grado non deve motivare sull'assenza di cause di proscioglimento o sull'insussistenza di aggravanti. La rinuncia ai motivi di appello limita infatti la cognizione del giudice ai soli punti concordati. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Patteggiamento in appello: l’accordo non si può impugnare
L'Imputato, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il patteggiamento in appello, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la quantificazione della sanzione stabilita. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena liberamente siglato tra le parti, una volta recepito dal giudice d'appello, non può essere modificato unilateralmente, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento in appello: quando l’accordo vieta il ricorso
Tre imputati venivano condannati per la fabbricazione e detenzione illegale di materiali esplosivi, rinvenuti in un ristorante e in un laboratorio adiacente. Uno dei condannati concordava la pena in secondo grado tramite il cosiddetto patteggiamento in appello. Successivamente, tutti proponevano ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha chiarito che, in caso di patteggiamento in appello, il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento d'ufficio e la pena concordata non è modificabile unilateralmente. Inoltre, i ricorsi degli altri coimputati sono stati ritenuti generici e non è stato possibile richiedere per la prima volta in Cassazione la sospensione condizionale della pena, non essendo stata domandata in appello. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: l’accordo sulla pena non si tocca
Due imputati, condannati per tentato riciclaggio, concordano la pena in secondo grado tramite il cosiddetto patteggiamento in appello. Successivamente, propongono ricorso per Cassazione contestando i calcoli della pena e il bilanciamento delle attenuanti. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena, liberamente stipulato dalle parti e validato dal giudice, non è modificabile unilateralmente, salvo il caso di pena illegale. Nel caso specifico, le sanzioni applicate rientrano perfettamente nei limiti edittali previsti dalla legge per il tentativo di riciclaggio, calcolate con metodo sintetico. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento in appello: l’accordo non si può contestare
Un cittadino straniero concorda in secondo grado una riduzione di pena e l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dall'Italia. Successivamente, propone ricorso in Cassazione contestando la misura di sicurezza per mancanza di pericolosità sociale attuale. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nel patteggiamento in appello, l'accordo liberamente stipulato tra le parti non può essere modificato unilateralmente, salvo il caso di pena illegale. Poiché la misura di sicurezza faceva parte dell'accordo e non è illegale, il ricorrente non può contestarla dopo averla accettata. Di conseguenza, viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: l’accordo che impedisce il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato straniero condannato per reati di droga. L'imputato aveva concordato la pena in secondo grado tramite il cosiddetto patteggiamento in appello. Successivamente, ha proposto ricorso contestando la misura della pena e l'ordine di espulsione. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accordo sulla pena preclude qualsiasi successiva contestazione unilaterale sulla quantificazione della sanzione, salvo il caso di pena illegale. Inoltre, la questione dell'espulsione non poteva essere sollevata in Cassazione poiché non era stata oggetto dei motivi di appello. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: l’accordo preclude il ricorso
L'Imputato, condannato in secondo grado per reati di droga, aveva concordato la pena di sei anni e quattro mesi di reclusione tramite il patteggiamento in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione contestando l'utilizzabilità di alcune prove e il calcolo della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena preclude qualsiasi contestazione successiva sulla formazione della prova o sull'inutilizzabilità degli atti. Inoltre, la misura della pena liberamente concordata non può essere modificata unilateralmente, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati, padre e figlio, condannati per associazione per delinquere e reati tributari. Il padre aveva concordato la pena in secondo grado tramite il patteggiamento in appello. La Suprema Corte ha ribadito che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare in Cassazione l'entità della sanzione pattuita, salvo casi di illegalità della stessa. Per il figlio, i giudici hanno respinto le contestazioni sul ruolo di partecipe nell'associazione e sulla confisca dei beni, ritenendo i motivi generici o non dedotti precedentemente. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: l’accordo non si può contestare
L'Imputato, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il patteggiamento in appello, ha proposto ricorso in Cassazione. Il ricorrente contestava il calcolo della pena per due reati tributari legati a fatture false, sostenendo che dovessero essere considerati come un'unica condotta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena, una volta ratificato dal giudice d'appello, non può essere contestato unilateralmente dall'imputato, a meno che la sanzione concordata non sia palesemente illegale. Di conseguenza, l'imputato perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: l’accordo non si può impugnare
L'Imputato, accusato di tentato furto, ha concordato la pena in secondo grado con la Procura Generale. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la quantificazione della pena e la motivazione dei giudici. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il patteggiamento in appello costituisce un accordo liberamente stipulato tra le parti. Una volta che il giudice ratifica questo accordo, la pena concordata non può essere modificata unilateralmente, a meno che non sia palesemente illegale. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento in appello: l’accordo esclude il proscioglimento
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che contestava la mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento da parte del giudice di secondo grado. La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di patteggiamento in appello (concordato sui motivi), il giudice che accoglie l'accordo sulla pena non deve motivare l'assenza di cause di proscioglimento immediato. L'accordo comporta infatti la rinuncia ai motivi di merito, limitando la cognizione del giudice al solo trattamento sanzionatorio concordato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Patteggiamento in appello: l’accordo non si può contestare
L'Imputato, accusato di tentata estorsione e lesioni, concorda in secondo grado una pena di due anni di reclusione e 400 euro di multa tramite il patteggiamento in appello. Successivamente, propone ricorso in Cassazione contestando l'eccessività dell'aumento di pena applicato per la continuazione dei reati. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità ribadiscono che l'accordo sulla pena liberamente stipulato tra le parti e recepito dal giudice non può essere modificato unilateralmente, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: l’accordo esclude i ricorsi successivi
L'Imputato, condannato per ricettazione, ha concordato la pena in secondo grado tramite il patteggiamento in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando che il giudice d'appello non avesse verificato l'eventuale presenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, con il patteggiamento in appello, l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione sulla responsabilità. Di conseguenza, il giudice non deve motivare sulla mancanza di cause di non punibilità, poiché la sua cognizione è limitata dall'accordo delle parti. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Patteggiamento in appello: l’accordo non si può impugnare
Tre imputati, dopo aver concordato la pena con il Procuratore generale in secondo grado tramite il cosiddetto patteggiamento in appello, hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la misura della sanzione e il calcolo della continuazione dei reati. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena, liberamente stipulato tra le parti e recepito dal giudice d'appello, non può essere modificato unilateralmente. L'unica eccezione che consente il ricorso riguarda l'eventuale illegalità della pena concordata, ipotesi non verificatasi in questo caso. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: l’accordo sulla pena è irrevocabile
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando la congruità della pena stabilita dalla Corte di Appello. Quest'ultima aveva ridotto la sanzione originaria accogliendo un accordo tra le parti, configurabile come patteggiamento in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accordo sulla pena, liberamente stipulato tra accusa e difesa e recepito dal giudice, non può essere modificato unilateralmente, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, non è ammesso il ricorso per cassazione per contestare la misura della pena concordata. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Patteggiamento in appello: sconto di pena ma addio al ricorso
L'Imputato, condannato per spaccio di lieve entità, ha concordato la pena in secondo grado tramite il cosiddetto patteggiamento in appello, rinunciando ai motivi di gravame originari. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento per uso personale della sostanza stupefacente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena e la contestuale rinuncia ai motivi d'appello limitano la cognizione del giudice di secondo grado, esonerandolo dall'obbligo di motivare sull'assenza di cause di proscioglimento. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento in appello: l’accordo sulla pena non si tocca
L'Imputato, condannato in primo grado per furto, falso e riciclaggio, otteneva in appello la riduzione della pena e la riqualificazione del riciclaggio in ricettazione tramite l'istituto del concordato. Successivamente, proponeva ricorso in Cassazione contestando la misura della pena concordata e la compatibilità tra i reati. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in tema di patteggiamento in appello, l'accordo sulla pena liberamente stipulato dalle parti e recepito dal giudice non può essere modificato unilateralmente, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, l'accordo vincola il ricorrente, che è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: l’accordo non si contesta più
L'Imputato, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il patteggiamento in appello per reati legati a armi e ricettazione, ha proposto ricorso in Cassazione. La difesa ha contestato la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la ricettazione dovesse essere considerata come un semplice incauto acquisto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare successivamente la qualificazione giuridica dei fatti concordati, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, l'accordo non può essere modificato unilateralmente e l'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: niente ripensamenti dopo l’accordo
Gli Imputati, condannati in secondo grado per furto, ricettazione, estorsione e associazione a delinquere, hanno fatto ricorso in Cassazione. Lamentavano la mancata pronuncia di proscioglimento immediato da parte della Corte d'appello. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando che in caso di patteggiamento in appello il giudice non deve motivare sulla mancanza di cause di proscioglimento o nullità. Avendo gli imputati rinunciato ai motivi di appello per concordare la pena, la cognizione del giudice resta limitata. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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