Un imputato, condannato per tentato furto, accetta una riduzione di pena tramite un accordo con la Procura, noto come patteggiamento in appello. Successivamente, però, presenta ricorso in Cassazione proprio contro la misura della pena che lui stesso aveva concordato. La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile. Viene stabilito un principio chiaro: l'accordo sulla pena, una volta accettato dal giudice, rappresenta una rinuncia a future contestazioni. Non si può prima accettare un patteggiamento e poi impugnarlo, salvo il raro caso di pena illegale.
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