La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un Agente a restituire alla Società Preponente oltre 44.000 euro ricevuti in eccedenza. Il rapporto, regolato da un contratto di agenzia, prevedeva inizialmente acconti provvigionali solo per i primi due trimestri dell'anno. Successive comunicazioni scritte, firmate da entrambe le parti, hanno esteso l'erogazione degli anticipi all'intero anno. L'Agente sosteneva che tali somme non fossero ripetibili, ma i giudici hanno chiarito che le modifiche scritte non hanno mutato la natura di anticipo delle somme, soggette a conguaglio finale. Di conseguenza, l'Agente deve restituire la differenza tra gli acconti percepiti e le provvigioni effettivamente maturate.
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