Un dipendente pubblico idoneo in una selezione interna ha chiesto il risarcimento dei danni o l'inquadramento superiore, lamentando la mancata progressione di carriera. Il lavoratore sosteneva che l'ente pubblico avesse l'obbligo di procedere allo scorrimento delle graduatorie o di indire nuove selezioni biennali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione d'appello. I giudici hanno chiarito che la contrattazione collettiva non impone un obbligo incondizionato di indizione o scorrimento, poiché tali procedure dipendono dalle risorse finanziarie disponibili e dalla programmazione del fabbisogno di personale, elementi subordinati alla contrattazione integrativa e all'approvazione del bilancio. Pertanto, in assenza di fondi autorizzati, non sussiste alcun inadempimento datoriale né diritto al risarcimento.
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