Un debitore ha venduto la quota di due appartamenti a una società prima del proprio fallimento. La Curatela fallimentare ha promosso l'azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace la vendita. In sede di merito, i giudici hanno accertato che l'appartamento al secondo piano era del tutto abusivo e quindi incommerciabile, dichiarando nullo il relativo trasferimento. Diversamente, hanno accolto la revocatoria per l'appartamento al primo piano, condannando la società acquirente a restituire il valore economico della quota. L'acquirente ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la nullità dell'immobile abusivo travolgesse l'intero contratto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: la nullità di un singolo bene non annulla l'intero contratto se i beni sono scindibili. Inoltre, la mancata trascrizione della domanda non incide sull'azione se i beni sono stati già ceduti a terzi. L'acquirente perde la causa.
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